Separazione e modifiche ai provvedimenti
Qualora nel corso di una separazione legale avvengano fatti o circostanze nuove, può essere richiesta una modifica alle condizioni stabilite in precedenza riguardo all'assegno di mantenimento, alla tutela dei figli ed all'abitazione familiare.
Questa possibilità è stata introdotta grazie al ricorso ai sensi di cui all'art. 710 c.p.c. e può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.
A richiedere la modifica del Provvedimento possono essere entrambi i coniugi in accordo fra loro, o anche solo uno dei due: il coniuge che chiede la revisione di ciò che è stato stabilito in precedenza deve necessariamente provare che le sue condizioni economiche siano peggiorate o che siano migliorate quelle dell'altro coniuge.
Per quanto riguarda i figli, si potranno richiedere le modifiche al provvedimento stabilito precedentemente, sempre tenendo da conto, come prima cosa, l'interesse degli stessi.
Ad esempio, se il genitore affidatario dovesse decidere di trasferirsi all'estero, senza prima chiedere il consenso all'altro, ci potranno essere conseguenze a livello penale ed il genitore non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite.
E' comunque necessaria la presenza di un avvocato per poter richiedere una revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione.
Fonte articolo: www.separazione-divorzio.com
Redattore Alessia Demofonti
23 / 02 / 2010