La separazione legale
Quando due coniugi decidono di lasciarsi è necessario ricorrere alla separazione legale, un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
Quando si parla di separazione è d'obbligo specificare che con essa il matrimonio non finisce dal punto di vista giuridico, ma pone fine solamente ad alcune situazioni proprie del matrimonio (comunione dei beni, obbligo di fedeltà, obbligo di condividere lo stesso tetto) e ne va a disciplinare altre (contribuire alla famiglia e alla crescita dei figli, mantenimento del coniuge più debole).
In base a quali motivi ci si può separare?
Oggi come oggi, ottenere la separazione legale non è complicato (a meno che uno dei coniugi non sia in disaccordo), poichè basta uno dei motivi che, secondo l'art. 151, 1°co. c.c, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole".
La separazione quindi è antecedente al divorzio e, secondo l'art. 154 c.c., ha carattere di transitorietà, ovvero prevede che, qualora ci sia una riconciliazione, non sia necessaria alcuna formalità: infatti, ai coniugi basterà recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.
Qualora i coniugi interrompano la loro relazione e la convivenza senza fare ricorso al giudice, si parla di separazione di fatto, che però non ha alcun effetto giuridico, non fa decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio e, inoltre, potrebbe essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.
Cosa cambia con la separazione legale
- Le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori
- Il diritto al mantenimento per l'ex coniuge
- Il diritto agli alimenti per l'ex coniuge
- L'assegnazione della casa familiare
- L'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.
La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.
Fonte articolo: www.separazione-divorzio.com
Redattore Alessia Demofonti
01 / 02 / 2010