La separazione consensuale
Abbiamo detto precedentemente che la separazione può essere consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale
Viene definita "consensuale" l'istituto giuridico con il quale i coniugi decidono di separarsi di comune accordo: naturalmente, il comune accordo è inteso su tutte le questioni come il mantenimento del coniuge più debole, i diritti patrimoniali, il mantenimento dei figli, l'assegnazione della casa, etc).
Quando la separazione è consensuale non c'è bisogno di ricorrere all'assistenza di un avvocato: infatti, sarà sufficiente depositare il ricorso in Tribunale, dopodichè verrà fissata la data per un'udienza alla .quale i coniugi devono presentarsi "entrambi" per il "tentativo di riconciliazione".
Dopo l'udienza, qualora i coniugi seguitino ad essere convinti di separarsi, comincia a decorrere il termine di tre anni per poter chiedere il divorzio.
Il tribunale valuterà anche l'equità degli accordi presi fra i coniugi, soprattutto nei riguardi dei figli: qualora li ritenga equilibrati, disporrà con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione.
Tutto ciò che viene deciso al momento della sparazione consensuale, comunque, potrà sempre essere modificato o revocato in seguito, qualora subentrino avvenimenti che vanno a cambiare le condizioni precedenti dei coniugi o dei figli.
Fonte articolo: www.separazione-divorzio.com
Redattore Alessia Demofonti
04 / 02 / 2010