L'annullamento del matrimonio civile
Quali sono i casi in cui si può richiedere l'annullamento del Matrimonio Civile?
Vi forniamo la risposta prendendo le informazioni dal sito www.LegaleFacile.it
In generale si può affermare che l’ordinamento italiano stabilisce la nullità del matrimonio solo in casi eccezionali e tassativi, nello specifico e possibile procedere legalmente in tal senso nei seguenti casi:
1) quando vengono violate le norme sui requisiti necessari per contrarre matrimonio:
a) l’età ( se uno degli sposi è minore di 18 anni. In merito va ricordato che il minore che abbia compiuto 16 anni può essere autorizzato al matrimonio dal Tribunale per i Minorenni ).
b) la sanità mentale, se chi sposa è interdetto per infermità di mente, o anche temporaneamente incapace di intendere e volere;
c) la libertà di stato, se uno degli sposi è vincolato da precedente matrimonio; è nullo il matrimonio di chi, all'epoca della celebrazione, era già legato ad altra persona con matrimonio valido agli effetti civili ( vi è compreso il matrimonio celebrato all'estero, anche se non trascritto; è escluso il matrimonio religioso non trascritto al comune, perché non ha effetti civili)
d) se vi è un legame di parentela o affinità o adozione che non può essere rimosso nemmeno con l'autorizzazione del tribunale;
e) se uno degli sposi è stato condannato per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell’altro ( se è rinviato a giudizio, la celebrazione del matrimonio, è sospesa fino all’emissione della sentenza di proscioglimento).
In tali casi, la legittimazione ad agire in giudizio, ovvero il potere di chiedere la nullità del matrimonio, spetta a più persone oltre ai coniugi ( ad esclusione dell’interdetto, il quale non può ovviamente proporre personalmente l’azione di nullità ), fra cui gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che hanno un interesse legittimo ed attuale ad ottenere una tale pronuncia.
Se chi si è sposato era minore degli anni 18, può proporre l’azione di annullamento non oltre un anno dalla maggiore età.
Quasi tutti i casi esposti possono essere sanati con il verificarsi di un evento: l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno (anche nel caso dell’interdetto: in questo caso il termine decorre dalla revoca
dell’interdizione) o nel caso del minore che si sposa senza l'autorizzazione del tribunale va proposta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
2) quando sussistono tra i coniugi vizi della volontà:
a) Violenza o timore grave
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza fisica o morale o determinato da grave timore derivante da cause esterne allo sposo.
b) Errore sull’identità
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
c) Errore sulle qualità personali
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
- l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
- l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio.L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
- la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
- la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
- lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento del figlio , se la gravidanza è stata portata a termine. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
d) Simulazione
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta se è passato un anno dalla celebrazione del matrimonio oppure se i coniugi hanno vissuto insieme dopo il matrimonio.
Fonte articolo: www.LegaleFacile.it
Redattore Alessia Demofonti
09 / 01 / 2010