Il procedimento di divorzio
Come abbiamo precedentemente spiegato, il divorzio esiste solo come forma di divorzio congiunto, ovvero richiesto da entrambi i coniugi, a differenza del procedimento di separazione legale.
In un procedimento di divorzio è necessario che il Tribunale agisca in maniera più rigorosa ed incisiva, controllando che esistano effettivamente i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti espressamente dalla legge: tutto ciò perchè si deve portare allo scioglimento ed alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quali sono i requisiti richiesti dalla legge?
Deve venire meno la comunione spirituale e materiale dei coniugi e deve essere certa l'impossibilità di ricostituirla (elemento soggettivo);
Deve essere presente una delle cause di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970 (requisito oggettivo).
Come già detto, il Tribunale dovrà tenere in considerazione, come primo elemento di valutazione, l'interesse e la sicurezza della prole, qualora i coniugi abbiano procreato.
In caso di divorzio congiunto, ci sarà un provvedimento più veloce in quanto entrambi i coniugi lo hanno richiesto.
In caso di divorzio giudiziale (richiesto da uno dei due coniugi), invece, il procedimento sarà più complicato poichè solitamente nascono conflitti e disaccordi su molte questioni da definire.
Ad ogni modo, anche nei casi peggiori, è possibile richiedere l'emissione di sentenza parziale per far pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, lasciando che il procedimento giudiziario vada avanti fino a regolamentare in maniera definitiva tutti gli aspetti che hanno creato conflitto tra i coniugi (ad es. l'importo dell'assegno divorzile).
La presenza dell'avvocato è fondamentale nel procedimento di divorzio (a differenza della separazione consensuale, che non la prevede): solo alcuni Tribunali permettono ai coniugi, e solo in caso di divorzio congiunto, di non avere l'assistenza di un avvocato.
Tribunali in cui è possibile presentarsi all'udienza personalmente
NORD
- VALLE D'AOSTA: Nessun tribunale
- PIEMONTE: Aqui Terme, Alba
- LOMBARDIA: Sondrio
- TRENTINO ALTO ADIGE: Trento
- FRIULI VENEZIA GIULIA: Nessun tribunale
- VENETO: Nessun tribunale
- LIGURIA: Chiavari, Imperia, La Spezia, Sanremo
- EMILIA ROMAGNA: Nessun tribunale
CENTRO
- TOSCANA: Firenze
- UMBRIA: Nessun tribunale
- LAZIO: Cassino, Rieti
- MARCHE: Nessun tribunale
- ABRUZZO E MOLISE: Nessun tribunale
SUD E ISOLE
- CAMPANIA: Benevento
- PUGLIA: Lecce
- CALABRIA: Reggio Calabria
- BASILICATA: Nessun tribunale
- SICILIA: Nessun tribunale
- SARDEGNA: Cagliari, Sassari
Fonte articolo: www.separazione-divorzio.com
Redattore Alessia Demofonti
15 / 03 / 2010