Il divorzio
Con l'istituto giuridico chiamato "divorzio" si pone fine definitivamente a qualsiasi effetto civile che deriva dal matrimonio fra due persone: se il matrimonio è stato celebrato con rito civile, il divorzio provocherà lo "scioglimento" dello stesso, mentre se il matrimonio è concordatario, si parlerà di " cessazione degli effetti civili".
Come per la separazione (che però sospende solamente gli effetti civili del matrimonio), il divorzio può essere consensuale (divorzio congiunto) o meno (divorzio giudiziale):
Cosa serve per chiedere di avviare un divorzio?
- Deve venir meno l'affectio coniugalis, cioè la comunione morale e spirituale
- I coniugi non devono più abitare insieme
Il divorzio è regolato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla Legge n.74/1987 (che ha apportato alcune significative modifiche alla precedente).
Quando si avvia un procedimento di separazione legale, lo stesso deve protrarsi per almeno tre anni, dopodichè si potrò parlare di divorzio effettivo: i tre anni hanno inizio nel momento in cui i coniugi decidono di richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.
Si può richiedere il divorzio:
- in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice (devono trascorrere tre anni)
- in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice (devono trascorrere tre anni)
- in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970
Cosa accade dopo il divorzio?
Ciascuno dei coniugi può convolare a nuove nozze.
La donna perde il cognome del marito.
Vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.)
Viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione)
Cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.)
Viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).
Con il divorzio si potranno prendere provvedimenti riguardo alla questioni patrimoniali, alla casa familiare, alla tutela, affidamento e mantenimento dei figli.
Fonte articolo: www.separazione-divorzio.com
Redattore Alessia Demofonti
25 / 02 / 2010