Divorzio e assegno di divorzio
Durante la separazione (quando ancora esiste il vincolo del rapporto coniugale) si parla di assegno di mantenimento e di assegno alimentare, ma in sede di divorzio (quando il vincolo matrimoniale è definitivamente sciolto) la questione è più complicata e l'assegno ha una natura diversa.
L'assegno divorzile può essere concesso solo qualora esista una delle seguenti componenti: la componente assistenziale, la componente risarcitoria, la componente compensativa.
In linea generale, uno dei coniugi ha diritto di ricevere l'assegno per mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio: qualora l'assegno non sia stato deciso quando la sentenza è passata in giudicato (per diversi motivi, tra cui anche la rinuncia), lo stesso può essere richiesto anche successivamente, qualora uno dei coniugi versi in condizioni di bisogno.
L'assegno può essere versato con cadenza mensile, o in un'unica soluzione, sempre che il Tribunale approvi la somma offerta: in quest'ultimo caso, il coniuge che beneficia dell'assegno, perde qualsiasi diritto a richieste di natura economica successive.
Nel primo caso, qualora il coniuge che versa l'assegno possa morire, per il beneficiario sarà possibile ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma che gli veniva versata mensilmente e potrà avere il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa.
Se l'assegno non viene versato, il coniuge beneficiario potrà agire esecutivamente nei confronti del'inadempiente, o nei confronti di terzi ad esso legati (ad esempio il datore di lavoro), o richiedere il sequestro dei beni, o il pignoramento di stipendio o pensione.
Se il coniuge beneficiario convola a nuove nozze non avrà più diritto a ricevere l'assegno.
Fonte articolo: www.separazione-divorzio.com
Redattore Alessia Demofonti
02 / 03 / 2010