Diritto canonico: consenso e impedimento del matrimonio Il diritto canonico riconosce una serie di impedimenti al matrimonio che possono riguardare uno solo o entrambi i coniugi. L'impedimento matrimoniale indica una particolare condizione che non consente la valida celebrazione delle nozze.
Il diritto canonico prevede una serie di impedimenti al matrimonio, alcuni dei quali coincidono con gli impedimenti matrimoniali previsti dal rito civile.
La Chiesa considera un impedimento al matrimonio, una delle seguenti circostanze:
- età minima corrispondente ai 14 anni per le donne e ai 16 anni per gli uomini,
- impotenza,
- presenza di un vincolo precedente,
- disparità di culto tra i due coniugi,
- ratto,
- pubblico voto di castità,
- crimine,
- pubblica onestà (vita in comune con persone di sesso opposto),
- grado di affinità in linea diretta,
- consanguinità in linea diretta o fino al 4° grado in linea collaterale,
- ordine sacro.
L'impedimento al matrimonio viene verificato dall'Ordinario diocesano che funge da autorità o in alcuni casi direttamente dalla Santa Sede.
Altro elemento fondamentale per celebrare il matrimonio canonico è il consenso dei due coniugi che devono esprimere liberamente e chiaramente la loro volontà di unirsi in matrimonio. Nel caso in cui non vi sia il consenso di uno o di entrambi i coniugi, il matrimonio è da considerarsi non valido.
I difetti del consenso sono:
- l'incapacità di intendere e di volere di uno o entrambi gli sposi,
- violenza subita da uno dei coniugi affinchè contragga matrimonio,
- errore ostantivo.
Il difetto del consenso dei due nubendi può essere spinto da due ragioni:
- simulazione, ovvero gli sposi hanno una volontà contraria rispetto alla positiva manifestazione di voler convogliare a nozze,
- iocus, cioè per gioco.
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